Si informa che in data 9 luglio il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato sul proprio sito le FAQ relative alle manifestazioni a premio andando a rivedere nuovamente il concetto di “minimo valore” relativo ai premi in palio nell’ambito di concorsi a premi.
In pratica si torna alla precedente interpretazione vigente fino a novembre del 2017; non legata ad una soglia esente per premi fino a ad un importo pari o inferiore ad euro 25,82 nel corso del medesimo anno come indicato dalle FAQ pubblicate a novembre del 2017, bensì limitata ad oggetti di minimo valore quali ad esempio il ministero cita lapis, bandierina, calendario e oggetti ad similari.
Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2018
N. 70) D. – La normativa sulle manifestazioni a premio deve essere applicata in presenza di un concorso a premio che dia in premio un bene o servizio di minimo valore ?
R. – Con parere pervenuto al Ministero prot. 0273525 il 9 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “…… nella risoluzione 119/E del 31 marzo 2008……………… , è stato chiarito che l’esclusione dall’applicazione della ritenuta è riferita ai soli casi di “operazioni a premio” ove il valore complessivo dei premi attributi nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro, aggiungendo che “Risulterebbe ingiustificata qualsiasi interpretazione estensiva della norma in esame considerato che il legislatore, integrando l’art. 30 del DPR n. 600, ha esteso alle operazioni a premio l’applicazione della ritenuta già prevista per altre tipologie di manifestazioni a premio, mentre ha contestualmente introdotto il riportato limite inferiore all’applicazione della ritenuta alla fonte esclusivamente per le operazioni a premio”. Conseguentemente, il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate pervenuto al Ministero prot. 0089655 il 10 marzo 2017 secondo cui “in base alla normativa fiscale..…., i premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali attraverso estrazioni oppure ulteriori parametri, ….. sono soggetti, in linea di principio alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro ……… , nel caso in cui i premi assegnati …………………………. non superino la soglia di 25,82 euro, gli stessi non devono essere assoggettati al regime delle ritenute di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Di converso, qualora nel corso del periodo di imposta vengano corrisposti allo stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore ad euro 25,82, sommati fra loro oltrepassino tale soglia, sarà necessario applicare la ritenuta (del 25 percento) sull’intero ammontare dei premi corrisposti.”, è da intendersi riferito alle sole operazioni a premio.
Pertanto, in attesa che vengano definitivamente chiariti gli ambiti applicativi del concetto di esclusione dagli adempimenti amministrativi e da quelli fiscali su iniziative promozionali aventi le caratteristiche delle manifestazioni a premio rientranti nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.