IL DPR 430/2001 E LE SFIDE DEL FUTURO

 

Il DPR 430/2001 è  la norma di riferimento per le manifestazioni a premio, redatta appositamente per regolare e definire i parametri per la corretta gestione e svolgimento di queste iniziative.

Gli ultimi 20 anni hanno visto un rapido ed esponenziale sviluppo di nuove strategie di comunicazione, marketing e di promozione; si pensi all’avvento dei social media, ai nuovi canali di messaggistica, all’evoluzione dell’utilizzo di internet e alle piattaforme di e-gaming.

Questi nuovi scenari hanno reso manifesta la necessità di incontro tra operatori del settore e  autorità competenti così da approfondire gli aspetti organizzativi, giuridici e fiscali e interpretare la normativa alla luce delle tante novità.

Per rispondere a questa esigenza, il 09/11/2023, si è tenuto un convegno presso la sede di via Meravigli della Camera di Commercio.

Grazie alla collaborazione tra AssoConcorsi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza e Lodi sono intervenuti professionisti a rappresentanza degli enti coinvolti.

E’ stata l’occasione per un primo incontro per fare chiarezza sui dubbi interpretativi e sui nuovi scenari del mondo delle manifestazioni  a premio.

L’auspicio di tutti è quello di poter replicare presto un nuovo momento di dialogo.

LA NORMATIVA VIGENTE

Sono state approfondite le tematiche della territorialità nei concorsi promossi da aziende estere e, soprattutto, la questione dei concorsi sui social.

Ad esempio, nel caso di un concorso dedicato a consumatori italiani promosso da un promotore estero, a quale normativa bisogna fare riferimento? 

E’ stato confermato che, in questi casi è sufficiente la nazionalità dei partecipanti a determinare la decisione del Ministero ad inquadrare la manifestazione come concorso a premi sottoposto alla normativa italiana.

Altra questione “spinosa” affrontata è stata la gestione di un concorso sui social. 

L’interpetazione da parte della autorità competenti può essere così riassunta:

  • l’obbligo associativo del social prescelto viene meno nel caso in cui il partecipante sia già iscritto al canale prima dell’inizio del concorso;
  • con l’obiettivo di garantire la buona fede pubblica è necessario che i dati dei partecipanti salvati su server estero vengano copiati simultaneamente grazie ad un sistema di mirroring su server posto nel territorio italiano.

Con l’incontro di ieri entrambi i punti di cui sopra sono stati approfonditi e sono state condivise delle linee interpretative aggiornate:

  • decade l’obbligo associativo fatta eccezione di alcuni casi residuali;
  • non sarà più necessario il mirroring in tempo reale delle partecipazioni su social e potrà essere effettuato un unico trasferimento al termine del concorso prima della selezione dei vincitori.

E’ stato ribadito il principio che nei concorsi con meccaniche miste, nel caso in cui l’utilizzo di un canale social rispetto ad altri canali, avvantaggi i partecipanti all’ottenimento di titoli di partecipazione, allora il social in questione dovrà essere associato al concorso.

Restano fermi i principi generali del concorso sui social: i dati dovranno essere salvati in modo corretto e non manomettibile, le partecipazioni dovranno essere ritenute valide solo se rispettano quanto indicato a regolamento, ecc….

IL TRATTAMENTO FISCALE

Grazie all’intervento dell’Agenzia delle Entrate sono state approfondite le tematiche relative al versamento delle imposte legate ai premi in palio e alla corretta gestione nel caso di iniziative destinate alle aziende. 

Di rilievo l’approfondimento dedicato alle imposte indirette. 

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito come l’iva indetraibile, vero e proprio costo a carico dell’impresa promotrice, è deducibile per i promotori; differente è la gestione della ritenuta a titolo d’imposta del 25% che invece si configura come una spesa non deducibile.

Caso particolare è quello dei vincitori dipendenti di un’impresa, in questo caso è prevista la ritenuta alla fonte e l’impresa non può fare altro che inserire in busta paga il valore del premio vinto dal proprio dipendente. 

La specificazione viene da sé, è stato sottolineato che nel caso delle operazioni a premio rivolte a consumatori finali, la ritenuta a titolo d’imposta non è prevista poichè l’arricchimento del vincitore non è un arricchimento reale ma si configura come sconto o maggior vantaggio e pertanto non è assoggettato alla ritenuta. 

Nel caso invece del trade, essendoci arricchimento da parte dell’azienda/dipendente, la ritenuta a titolo d’imposta andrà versata o dall’azienda (nel caso di premio alla partita iva) o dal dipendente (in caso di premio al dipendente diretto).

 

 

In conclusione è stato un incontro utile per tutte le parti coinvolte poichè ha permesso di gettare le basi per un lavoro continuativo di aggiornamento, confronto  ed aperto dialogo tra gli operatori del settore e le autorità competenti.