LE PRIME INDICAZIONI FORNITE DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO IN MERITO ALLA NUOVA DISCIPLINA SULLE MANIFESTAZIONI A PREMIO (G.U. 11-04-2002 S.O. N.85). FORNISCE I CRITERI INTERPRETATIVI DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
1. Introduzione
Con l’articolo 19, comma 4, della legge 449 del 27 dicembre 1997 (Legge Finanziaria 1998) il legislatore ha disposto che con apposito regolamento si procedesse alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.
I principali criteri posti dal legislatore per l’adozione della nuova disciplina sono stati:
la revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi e delle operazioni a premio, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;
l’attribuzione al Ministero delle attività produttive dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio.
Quindi, con il D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 (pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13 dicembre 2001), che per brevità di seguito verrà denominato “Regolamento”, è stata data attuazione alla legge 449 del 1997, emanando una nuova dettagliata disciplina delle manifestazioni a premio, la cui entrata in vigore è stabilita al centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire al 12 aprile 2002.
Relativamente al regime normativo applicabile, va tenuto presente che, in base all’articolo 17, restano escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina sia i concorsi che le operazioni a premio la cui domanda di autorizzazione sia stata presentata entro la data della entrata in vigore del Regolamento, e, cioè, fino all’11 aprile 2002.
A seguito dei contatti intercorsi con i competenti uffici dell’Agenzia dell’Entrate, si ritiene di
segnalare che, restano assoggettate, sino alla loro conclusione, alla disciplina del R.D.L. 19 ottobre 1938, n.
1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al controllo degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate:
– le manifestazioni che hanno inizio entro l’11 aprile 2002 indipendentemente dalla richiesta ed ottenimento della prescritta autorizzazione;
– le manifestazioni per le quali sia stata presentata richiesta di autorizzazione entro la medesima data agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate anche se il loro svolgimento debba aver luogo a partire dal 12 aprile 2002. In tal caso, ovviamente, resta salva la possibilità per il soggetto promotore di rinunciare all’istanza di autorizzazione già presentata, a condizione che la manifestazione non sia già in fase di svolgimento, per ottemperare agli
– obblighi di legge con gli adempimenti amministrativi previsti dalla nuova disciplina introdotta dal
DPR n.430.
Il nuovo assetto normativo sulle manifestazioni a premio opera una rilevante semplificazione rendendo più snello il sistema disciplinato fino ad oggi dal R.D.L. 19 ottobre 1938, n.1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal regolamento di attuazione approvato con R.D. 25 luglio 1940, n. 1077.
In sintes i, il nuovo Regolamento:
sancisce l’abolizione del sistema autorizzatorio e la conseguente introduzione (peraltro, solo per i concorsi) dell’obbligo della comunicazione: il soggetto economico interessato a promuovere la propria attività o immagine commerciale viene posto in condizione di operare con maggiore tempestività attraverso la semplificazione di procedure e adempimenti e non è più vincolato ai tempi di adozione di un provvedimento formale da parte della Pubblica Amministrazione;
attribuisce, ex novo, poteri di vigilanza e controllo al Ministero delle attività produttive;
individua il notaio o il funzionario responsabile della Camera di Commercio, o suo delegato (di seguito denominato funzionario camerale), quale garante della regolarità della procedura dell’assegnazione dei premi;
estende anche alle imprese non residenti in Italia la possibilità di svolgere le manifestazioni a premio per il tramite di rappresentanti fiscali e consente alle imprese promotrici residenti in Italia di delegare tutti gli adempimenti ad agenzie di promozione o a soggetti con specifiche competenze nella materia;
offre la possibilità, finora esclusa, a più imprese in associazione tra loro di promuovere operazioni a premio che prevedono la raccolta di prove d’ acquisto da parte di consumatori;
amplia la durata delle operazioni a premio portandola da uno a cinque anni;
consente, difformemente dalla normativa previgente, che anche i beni immobili possano formare oggetto di premio;
dispone la devoluzione alle Onlus (non più agli organi di protezione sociale dei Comuni) dei premi non richiesti o non assegnati.
Con la presente circolare vengono fornite in modo organico sia note illustrative ed esplicative sulla nuova disciplina normativa, anche alla luce di prassi consolidate e dei criteri interpretativi adottati in passato dalle amministrazioni competenti, sia le prime indicazioni operative in merito all’azione amministrativa che la Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori (DGAMTC) del Ministero delle attività produttive sarà chiamata a svolgere, con riserva di fornire ulteriori chiarimenti ove dovessero rendersi necessari. La circolare definisce infine lo schema tipo dei moduli da utilizzare per le comunicazioni al Ministero, secondo quanto prescritto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
Nessuna indicazione, invece, viene fornita in ordine alla natura ed al regime giuridico delle manifestazioni di sorte locali, nonché agli adempimenti a carico dei loro promotori, attesa l’attribuzione della relativa attività di controllo alle Prefetture ed ai Comuni.
2. Ambito applicativo, definizioni, aspetti generali
L’oggetto della disciplina definita dal Regolamento è la materia delle “manifestazioni a premio”, la cui natura giuridica viene ricondotta nell’ambito della fattispecie della promessa al pubblico prevista e disciplinata dagli articoli 1989 e ss. del codice civile.
Essa, come è noto, costituisce un negozio unilaterale non recettizio che si intende perfezionato con la sola dichiarazione del promittente e, pertanto, produce effetto, nel senso di vincolarlo, non appena la sua volontà viene esteriorizzata, resa pubblica, senza necessità dell’accettazione.
Trattasi, in concreto, di un’obbligazione in incertam personam che va in ogni caso adempiuta; una sua eventuale revoca potrà adottarsi solo per giusta causa e sarà efficace solo se resa pubblica con le stesse modalità usate per la promessa.
Lo scopo delle manifestazioni a premio è, come testualmente recita il comma1 dell’articolo 1 del Regolamento, quello di “favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali”.
La disposizione regolamentare prevede, però, anche che l’oggetto della manifestazione a premio possa consistere nel perseguimento di un fine “anche in parte commerciale” facendovi, evidentemente rientrare quelle fattispecie di iniziative che, pur costituite da eventi di carattere non commerciale (es. sportive, culturali, etc.) presentino un evidente collegamento tra promessa di un premio e l’immagine della ditta, del marchio o di un prodotto commerciale.
Le manifestazioni a premio si dividono in “concorsi” ed “operazioni” a premio.
A distinguerle è: l’obbligatorietà dell’acquisto e/o della vendita del prodotto promozionato, nelle operazioni a premio; l’alea, l’abilità, la capacità personale od altra eventualità nei concorsi a premio.
In particolare, si realizza l’operazione a premio quando, a seguito dell’ acquisto o vendita di un prodotto, viene conferito a tutti i partecipanti il premio promesso; il concorso a premio, invece, quando un’iniziativa commerciale prevede che, con o senza l’acquisto del prodotto e/o del servizio, il premio è attribuito solo ad alcuni dei partecipanti.
Entrambe, di norma, si caratterizzano per il perseguimento di un fine squisitamente commerciale,
quale ad esempio l’incremento delle vendite di un prodotto o la promozione del marchio o dell’immagine commerciale.
Ove, pertanto, vengano poste in essere attività promozionali che non possiedano in tutto o in parte
gli elementi essenziali o non assolvano le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del Regolamento, esse avranno tutt’altra qualificazione o rientreranno nei casi di esclusione previsti dal successivo articolo 6.
I destinatari delle manifestazioni a premio sono non solo i consumatori, quali soggetti fruitori finali del prodotto o del servizio promozionato, ma anche tutta una serie di altri soggetti individuati dalla norma nei rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e dipendenti che professionalmente cooperano nel processo di vendita ancorché non assumano la veste di alienanti nel contratto di compravendita.
Nella previsione legislativa è caratterizzante solo la circostanza che il soggetto con il suo acquisto o con la sua intermediazione nello scambio ha determinato la commercializzazione di prodotti o di servizi.
Le manifestazioni a premio sono, come detto, eventi commerciali cui viene ricollegata la promes sa di un premio a fronte dell’acquisto o non del prodotto o del servizio.
La gratuità è pertanto la caratteristica essenziale di tutte le manifestazioni a premio, con il conseguente divieto di maggiorare il prezzo del prodotto o servizio promozionato.
La partecipazione all’evento deve essere quindi assolutamente gratuita.
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