Aspetti fiscali per premi di valore modico
5 Aprile 2018
Interpello all’agenzia delle entrate relativo agli aspetti fiscali legati a premi assegnati di valore pari o inferiore ad euro 25,82
OGGETTO: Interpello n. 954–1710/2017 – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. xxxxxxx Spa. Codice Fiscale e Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx
Istanza presentata il 03/11/2017 – Documentazione integrativa presentata il 13/02/2017
QUESITO
La xxxxxxx Spa fa presente che intende effettuare concorsi e operazioni a premio attribuendo premi di valore pari o inferiore a euro 25,82 a vincitori dei quali non conosce la situazione fiscale soggettiva.
La società istante, dopo aver sintetizzato la distinzione tra concorsi e operazioni a premio, richiama la risoluzione n. 119/E del 2008 con la quale, in risposta ad un interpello presentato da una società che opera nell’ambito della organizzazione di concorsi a premi, è stato precisato che “le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di Euro 25,82, se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. (…). Pertanto, la società interpellante deve assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 del DPR 600 del 1973 il valore dei premi assegnati ai vincitori di concorsi a premi anche se inferiori all’importo di euro 25,82”.
La xxxxxxx Spa segnala, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di un parere fornito dall’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2017, ha aggiornato sul proprio sito le FAQ in materia di operazioni e concorsi a premio, introducendo un significativo cambiamento per quanto riguarda il concetto di “modico valore” a cui si fa riferimento nel D.P.R. n. 430 del 2001 (Regolamento sui concorsi e sulle operazioni a premio), precisando che i premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali attraverso estrazioni o parametri simili (concorsi a premio) rientrano nell’ipotesi di esclusione dall’applicazione di ritenute alla fonte qualora il singolo premio assegnato ad un partecipante sia pari o inferiore ad Euro 25,82.
La società istante ritiene, pertanto, che il concetto di “modico valore” nel senso sopra delineato, già rilevante per le operazioni a premio assuma significato anche per i concorsi a premio.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito, in relazione all’obbligo o all’esenzione di applicazione della ritenuta alla fonte, la società istante intende adottare il seguente comportamento:
1. laddove sia sempre la società xxxxxxx Spa a promuovere diversi concorsi e operazioni a premio nel corso del medesimo periodo d’imposta, la società stessa avrebbe cognizione della situazione fiscale soggettiva dei vincitori dei premi, potendo monitorare se i premi di importo inferiore a euro 25,82 vengono assegnati al medesimo soggetto, nel medesimo periodo d’imposta, nel qual caso verrebbe applicata la ritenuta alla fonte sull’intero valore dei premi percepiti;
2. laddove, in caso di promozione di diversi concorsi a premio nel corso del medesimo periodo d’imposta, la società verifichi che i soggetti assegnatari dei premi ricevono una sola volta i premi di importo inferiore a euro 25,82, non verrebbe applicata alcuna ritenuta alla fonte;
3. laddove la società promuova un concorso a premio o una operazione a premio nel periodo d’imposta non potrebbe accertare se il soggetto ricevente il premio di valore non superiore a euro 25,82 ne abbia già ricevuti altri da altri sostituti d’imposta nello stesso periodo d’imposta e, pertanto, non applicherebbe alcuna ritenuta alla fonte. Qualora tale verifica debba essere effettuata a mezzo dichiarazione sostitutiva ottenuta dal ricevente il premio, la società xxxxxxx SPA applicherebbe la ritenuta alla fonte sull’intero valore dei premi percepiti, non già tassati da altri sostituti d’imposta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La disciplina organica delle manifestazioni a premio è recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 ai sensi del quale sono considerati:
– concorsi a premio, le manifestazioni pubblicitarie in cui l’assegnazione dei premi ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende: a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte; b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi; c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni; d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi (articolo 2);
– operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono: a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico; b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio. Sono, inoltre, considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato”.
L’articolo 6 del medesimo decreto n 430 del 2001 individua, inoltre, i casi di esclusione dall’applicazione della disciplina in esame; in particolare, il comma 1, lettera d), prevede che “non si considerano concorsi e operazioni a premio” le “manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate”.
Il citato articolo 6, tuttavia, non specifica la soglia di valore da prendere a riferimento ai fini dell’esclusione dei concorsi a premio dalla categoria generale delle manifestazioni a premio.
Per quanto concerne la disciplina fiscale, l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede che “I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte.”.
Il secondo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 30 prevede, tuttavia, che “le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000 (rectius 25,82); se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta”.
La lettera della norma fiscale circoscrive, sotto il profilo letterale, l’esclusione dell’applicazione della ritenuta ai soli casi di “operazioni a premio” ove il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro.
Con la risoluzione n. 119/E del 31 marzo 2008, richiamata dall’istante, è stato precisato che “La lettera della richiamata norma non pone alcun dubbio circa l’ambito di esclusione della ritenuta alla fonte che deve ritenersi riferito, pertanto, ai soli premi derivanti dalle operazioni a premio”, aggiungendo che “Risulterebbe ingiustificata qualsiasi interpretazione estensiva della norma in esame considerato che il legislatore, integrando l’articolo 30 del DPR n. 600, ha esteso alle operazioni a premio l’applicazione della ritenuta già prevista per altre tipologie di manifestazioni a premio, mentre ha contestualmente introdotto il riportato limite inferiore all’applicazione della ritenuta alla fonte esclusivamente per le operazioni a premio.”.
Sulla base del contenuto della predetta norma, in linea con l’interpretazione fornita con la richiamata risoluzione, si ritiene quindi che, in relazione ai premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali riconducibili alla categoria dei concorsi a premio sulla base della normativa contenuta nel citato decreto n. 430 del 2001 – ossia quelli per cui, non essendo il premio di “minimo valore” non ricorre un’ipotesi di esclusione ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettera d) – la ritenuta prevista dall’articolo 30 del DPR 600 del 1973 trova sempre applicazione.
Il Direttore centrale
Annibale Dodero