Vendite abbinate

Vendite abbinate

Alcuni chiarimenti in merito alle vendite abbinate:

Definizione di Operazioni a Premi (OP) e Vendita Abbinata (VA)
Da dpr430/2001 Art. 3

Definizione di Operazioni a premio

1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
b) le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

Definizione di vendita abbinata

La vendita abbinata invece consiste nell’offrire al consumatore due prodotti ad un prezzo speciale molto migliore rispetto all’acquisto individuale dei singoli prodotti.
Poiché la vendita abbinata non si configuri come un operazione a premi bisogna che si verifichino i seguenti requisiti:

  • i prodotti devono essere venduti in un’unica confezione (apposito packaging ad esempio celofanati, blisterati, etc.. );
  • il prezzo complessivo dell’offerta deve essere superiore a quello di uno solo dei prodotti; il prodotto del valore maggiore costituisca oggetto dell’attività dell’azienda;
  • si deve comunicare chiaramente che si tratta di una “riduzione di prezzo” e non di un regalo\premio;
  • deve essere apposto sulla confezione l’indicazione del prezzo cumulativo e dei singoli prezzi dei prodotti normalmente praticati (QUESTO ULTIMO ASPETTO E’ DA TEMPO SPESSO OMESSO).

Precisazione in merito alle recenti interpretazioni ministeriali

Secondo una consolidata interpretazione le “vendite abbinate” sono sempre state considerate quelle iniziative promozionali grazie alle quali due prodotti, diversi o uguali fra loro, venivano venduti in un`unica confezione (anche blisterata) ad un prezzo speciale.
Tali offerte dovevano però essere limitate nel tempo e l`intento commerciale doveva essere quello di promozionare la vendita di un prodotto secondario rispetto a quello primario. Inoltre sulla confezione doveva essere riportato il prezzo di entrambi i prodotti, la percentuale di sconto ed il prezzo finale da pagare che doveva comunque essere superiore al prezzo del prodotto più alto tra i due in promozione. Con il passare del tempo tale prassi è stata in parte abbandonata e sempre più spesso ci si ritrovava con prodotti venduti insieme ma non con un`unica confezione e altrettanto spesso senza i singoli prezzi o percentuali di sconto ma con un unico prezzo di vendita. Oggi però le “vendite abbinate” non esistono più giuridicamente in quanto il decreto legislativo n. 114/1998 ha eliminato dall’ordinamento giuridico tale fattispecie ed in base ad una recente interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico, le cosiddette “vendite abbinate” rientrano nelle operazioni a premio, in base al D.P.R. 430/2001, se dal messaggio pubblicitario non si evince chiaramente: · il singolo prezzo di entrambi i prodotti · la singola percentuale di sconto · il prezzo scontato di entrambi i prodotti · il prezzo finale In pratica deve essere evidente, nel messaggio pubblicitario, il principio che non si sta regalando nulla ma si stanno offrendo dei prodotti a prezzo scontato. Inoltre, sempre secondo l`interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nel medesimo punto vendita dove è presente questa offerta promozionale, deve essere possibile acquistare, i prodotti oggetto della promozione, anche singolarmente.

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