Sanzioni amministrative per operazioni a premi

Sanzioni amministrative per operazioni a premi

Sanzioni

Il Ministero, entro 90 giorni decorrenti dall’accertamento della violazione, notifica all’impresa promotrice e a quelle associate il processo verbale di sanzione pecuniaria.
L’impresa può far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltata. Il procedimento, descritto dalla Legge 24 /11/1981, n. 689, e successive modificazioni si conclude con l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o con l’archiviazione.

Tipologie sanzionatorie

1. Per operazione a premio vietata [art. 124 , comma 1, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L.05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come in ultimo sostituito dall’art. 12 , comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24/06/2009, n. 77 ].

  • Sanzione che va da una a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul montepremi e comunque non inferiore a € 2.582.28.

Qualora l’operazione a premio venga continuata dall’impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata.
La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano partecipato in qualunque modo all’attività di distribuzione di materiale dell’operazione a premio.

2. Sanzione accessoria [art. 124 , comma 1 , del Regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L.05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come in ultimo sostituito dall’art. 12 , comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24/06/2009, n. 77 ].

Consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio. Spetta al Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione al gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione, individuare il mezzo di informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione.

Se il pagamento avviene entro trenta giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.
[art. 124 , comma 4, del Regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n.
449.

Controlli

L’attività di controllo

Cos’è

Il Ministero verifica a campione o su segnalazione dei soggetti interessati il corretto svolgimento delle manifestazioni a premio.

A chi

Il Ministero avvia la procedura di contestazione verso le imprese promotrici che abbiano violato:

• DPR n. 430/2001
• Tutela della fede pubblica
• Principi di concorrenza e di mercato nella forma di turbative
• Divieto di pubblicità di alcuni prodotti es. fumo e medicinali

In caso di violazioni al monopolio statale dei giochi e delle scommesse, il controllo è di competenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Come

Il procedimento inizia con una comunicazione di avvio del procedimento per presunta violazione all’impresa promotrice e a quelle associate, mediante notifica eseguita nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento.
L’impresa ha 15 gg, decorrenti dal ricevimento dell’atto ministeriale, per produrre le proprie

controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero qualora esse non siano state trasmesse, il Ministero, accertata la violazione, emette il provvedimento di immediata cessazione della manifestazione (se essa è ancora in corso) o di manifestazione vietata (in caso di iniziativa ormai conclusa). Avverso tale provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale dinanzi al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o e120 giorni dalla notifica.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito del MISE al seguente link.

(Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2016)

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