A ottobre del 2017 il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ha aggiornato le FAQ pubblicate sul proprio sito, fornendo diverse nuove interpretazioni in merito all’applicazione della normativa sulle manifestazioni a premio.
Tuttavia si sottolinea altresì come il quadro legislativo e fiscale non sia stato modificato, pertanto sarà necessario prestare molta attenzione, dal momento che le interpretazioni ministeriali si prestano costantemente a possibili variazioni.
Concetto di “minimo valore” in base alla quale opera l’esclusione dai concorsi a premio ( FAQ N. 10, di cui in calce il testo completo)
Il concetto di “minimo valore” in base al quale il Mise ravvede l’applicazione dell’esclusione dall’ambito dei concorsi a premio (art. 6, comma 1, lettera d del D.P.R. 430/01), è stato rivisto anche in base ad un parere della Agenzia delle Entrate, riportato nella stessa FAQ N. 10.
Il risultato è l’introduzione nella normativa di una soglia di esenzione dagli adempimenti concorsuali dove qualsiasi premio dal valore commerciale iva incluso pari o inferiore a € 25,82 è equiparato ad un oggetto di “minimo valore”.
Il Mise indica le seguenti condizioni per poter usufruire dell’esenzione:
• non ci deve essere alcun obbligo d’acquisto per poter partecipare
• tutti premi messi in palio nell’iniziativa devono avere un valore inferiore alla soglia
• nessun partecipante nel medesimo anno deve poter vincere premi in eccesso alla soglia di € 25,82
L’esclusione non si applica nell’ambito delle operazioni a premio.
Le aziende promotrici che intendono avvalersi della clausola di esclusione, dovranno impostare un attento sistema di controllo dei premi assegnati al singolo partecipante per prevenire o individuare tutti i casi di superamento del limite di esenzione.
In considerazione delle diverse possibili implicazioni fiscali e legali derivanti dall’introduzione della soglia di esenzione, nel 2017 Assoconcorsi ha posto un interpello all’Agenzia delle Entrate per avere delle delucidazioni in merito agli aspetti fiscali.
Ecco i punti principali che sono emersi dalla risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate:
• l’AE precisa che non esiste una soglia di esenzione nel testo di legge (D.P.R. 430/2001);
• si deduce che il limite di € 25,82 annuo sia legato al promotore (sostituto d’imposta) non al destinatario;
• l’AE per l’esclusione utilizza il termine “premi di minimo valore”, esattamente come da D.P.R. 430, e non asseconda la recente interpretazione del Mise legata alla soglia di € 25,82;
• non appare supportata l’interpretazione fiscale indicata nelle note del Mise alla FAQ N.10. La presunta soglia di esenzione, presa in prestito dalla normativa fiscale per le OP rivolte alle aziende/professionisti, contrasta con la posizione presa dall’AE tramite la risoluzione 119/e del 2008 e ri-confermata nella conclusione della risposta all’interpello.
Si ricorda che la normativa fiscale, art. 30 del D.P.R. 600/73, indica che la ritenuta (a titolo d’imposta o d’acconto) deve essere sempre applicata sui premi erogati legati alla sorte, giochi d’abilità, concorsi a premi.
Si deduce quindi che sia irrilevante la definizione dell’iniziativa ai fini fiscali: concorso a premio o gioco di sorte, per l’AE si applica sempre la ritenuta, ad esclusione di premi costituiti da “oggetti di minimo valore”.
Si riporta infine la domanda del nostro interpello e la relativa risposta conclusiva dell’AE.
Domanda:
La società istante ritiene, pertanto, che il concetto di “modico valore” nel senso sopra delineato, già rilevante per le operazioni a premio assuma significato anche per i concorsi a premio?
Risposta:
Sulla base del contenuto della predetta norma, in linea con l’interpretazione fornita con la richiamata risoluzione, si ritiene quindi che, in relazione ai premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali riconducibili alla categoria dei concorsi a premio sulla base della normativa contenuta nel citato decreto n. 430 del 2001 – ossia quelli per cui, non essendo il premio di “minimo valore” non ricorre un’ipotesi di esclusione ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettera d) – la ritenuta prevista dall’articolo 30 del DPR 600 del 1973 trova sempre applicazione.
Si può interpretare la risposta a supporto sia del versamento delle imposte, sia dell’esclusione dello stesso.
Vediamo entrambe le possibili interpretazioni:
a) L’AE indica che non esiste una soglia minima e come tale, nei concorsi la ritenuta dovrebbe essere sempre versata, salvo non si mettano in palio oggetti di minimo valore. Ai fini del fisco deve essere dimostrato che il bene regalato sia un oggetto di minimo valore, non che sia semplicemente sotto la soglia di € 25,83 come indicato dal Mise, dato che tale soglia di esenzione non esiste in nessun testo di legge. L’AE conferma pertanto la risoluzione 119/e del 2008 nella quale si indica che nei concorsi a premi la ritenuta deve essere sempre versata, anche se il premio è di valore pari o inferiore a € 25,82.
Se il Mise dice di aver basato la nuova definizione di “oggetti di minimo valore” in base ad indicazioni ricevute dall’AE, la risposta al nostro interpello sembra non supportare tale linea. L’esenzione rimane per oggetti di minimo valore, non la soglia di esenzione “presa in prestito” dalle OP rivolte al trade. Infine notiamo come l’articolo 30 dpr 600/73 indichi l’applicabilità della ritenuta fiscale non solo nel caso di concorsi a premi ma estenda lo scopo anche a giochi di sorte, abilità, etc.
In conclusione, anche godendo dall’esclusione ministeriale dall’ambito delle manifestazioni a premio, rimarrebbe l’onere del versamento dell’imposta.
b) L’AE comunque demanda al Mise la facoltà di decidere da un punto di vista legale se l’attività è esclusa o meno ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d, ed in base ai criteri che il Mise ritiene opportuni. In merito all’applicazione della ritenuta la stessa non si applica per oggetti di valore minimo. Se il Mise argomenta che un qualsiasi premio sotto la soglia di € 25,83 sia un oggetto di minimo valore, l’AE dovrebbe rispettare tale decisione. Inoltre appare non si debba versare la ritenuta se l’attività non rientra nelle manifestazioni a premio (per oggetti di valore minimo).
CONCLUSIONE
Ai fini legali l’autorità competente in materia è il Mise.
Le indicazioni ministeriali riportate nelle FAQ sono chiare e forniscono le linee guida da seguire ai fini di organizzare attività concorsuali con oggetti di minimo valore, attualmente qualsiasi premio di valore commerciale iva incluso non superiore a € 25,82, in regime d’esclusione.
Ai fini fiscali quindi la risposta dell’AE purtroppo non fornisce chiare indicazioni.
Le razionali considerazioni, ai fini fiscali:
• la soglia d’esclusione rimane quella del passato, ovvero il premio deve essere di “minimo valore” = senza vero valore economico (come capellini, penne, etc.);
• in tutti gli altri casi, prudenzialmente, anche se il premio è di valore pari o inferiore a € 25,82 (ad esempio un buono spesa da € 25), salve nuove indicazioni dall’AE, si deve applicare la ritenuta per l’AE.
Fiscalmente, per il gioco promozionale di sorte con premio di valore pari o inferiore a € 25,82, l’unica variazione tra regime di manifestazione a premio e regime di esclusione ai sensi dell’art. 6 (valore modico) ai fini delle imposte indirette potrebbe essere la seguente:
a) iva indetraibile o applicazione imposta sostitutiva se manifestazione a premio,
b) iva detraibile se esclusa, nessuna applicazione dell’IS; nell’eventualità diventi un omaggio si applicheranno le regole previste per gli omaggi.
FAQ MISE
N. 10)
D. – Come deve essere interpretato il concetto di minimo valore al fine di escludere l’iniziativa dalla normativa sui concorsi a premio?
R. – La lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 si riferisce alle manifestazioni a premio che conferiscono come premi piccoli omaggi ai consumatori, sempre che essi non siano assegnati a seguito dell’acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non siano legati ad un determinato valore di acquisto prescindendo dalla natura del bene acquistato.
Quanto alla nozione di minimo valore e al suo ambito applicativo, si ritiene possa considerarsi superata l’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.
Infatti, con parere pervenuto al Ministero prot. 0089655 del 10 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “in base alla normativa fiscale..…., i premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali attraverso estrazioni oppure ulteriori parametri, ….. sono soggetti, in linea di principio alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro ……… , nel caso in cui i premi assegnati …………………………. non superino la soglia di 25,82 euro, gli stessi non devono essere assoggettati al regime delle ritenute di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Di converso, qualora nel corso del periodo di imposta vengano corrisposti allo stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore ad euro 25,82, sommati fra loro oltrepassino tale soglia, sarà necessario applicare la ritenuta (del 25 percento) sull’intero ammontare dei premi corrisposti.”.
Conseguentemente, in linea generale può affermarsi, alla luce del parere fornito dall’Amministrazione competente in materia fiscale sulle manifestazioni a premio, che iniziative premiali che non prevedano – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti, rientrano nell’ipotesi di esclusione succitata solo qualora il singolo premio assegnato ad un partecipante sia pari o inferiore a euro 25,82 ed il soggetto promotore dell’iniziativa non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (euro 25,82) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare.
In assenza di specificazioni, si ritiene applicabile l’interpretazione più restrittiva che considera il valore dei premi posti in palio al lordo dell’IVA così come l’applicabilità dell’ipotesi di esclusione solo nel caso in cui tutti i premi siano di valore non superiore ad eu 25,82.