Principio di gratuità della partecipazione alle manifestazioni a premi

Principio di gratuità della partecipazione alle manifestazioni a premi
NOTA 08/09/2003, PROT. N.1300355
INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO DI GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI A PREMIO, OVE SIA PREVISTO L’UTILIZZO DELLA TELEFONIA FISSA, MOBILE E/O LA CONNESSIONE A SITI WEB, NONCHÉ L’ORIENTAMENTO CIRCA IL VALORE MASSIMO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE

Oggetto: Parere in merito all’applicazione dell’art. 1, c.5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001.

Codesta Società ha richiesto il parere di quest’Ufficio in ordine ad una più puntuale interpretazione del principio di gratuità della partecipazione alle manifestazioni a premio stabilito dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001, ove la stessa venga resa possibile attraverso l’utilizzo delle telefonia fissa, di quella mobile e/o tramite connessione a siti web nonchè l’orientamento di quest’Ufficio circa il valore massimo delle spese di spedizione o telefoniche, a tal fine necessarie, richiedibili al destinatario della manifestazione e che possano considerarsi “ ordinarie” secondo anche le precisazioni fornite con la Circolare
1/AMTC del 28 marzo 2002.

Va, anzitutto, rammentato che le manifestazioni a premio, nella forma di concorsi e operazioni a premio, debbono perseguire, solo ed esclusivamente, lo scopo, così come recita l’art. 1, c.1 del Regolamento, di promuovere “la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi”.

L’obiettivo dell’iniziativa premiale deve consistere nel raggiungimento di tale scopo.

Potrà tornare utile, ove lo si ritenga opportuno, il ricorso a meccanismi di diversa natura quali il gioco, nelle più disparate forme, l’abilità del concorrente e qualsiasi altro congegno che renda più appetibile l’iniziativa e, quindi, la promozione del bene, del servizio, dell’immagine della ditta.

Il gioco, cioè, potrà costituire una componente accessoria alla promozione ma non assumerne l’assoluta preponderanza sicchè il destinatario sia spinto a partecipare ad esso nel totale disinteresse della promozione. Il gioco, nell’ambito delle manifestazioni a premio, non assume altra funzione se non di stimolo all’incremento delle vendite del bene o del servizio od, anche, dell’immagine commerciale del promotore e non è funzionale a se medesimo (l’attività di gioco è riservata allo Stato).

Appare di tutta evidenza, pertanto, che il concetto di gratuità che informa la disciplina delle manifestazioni a premio va riferito al costo del mezzo usato (servizio postale o telefonico) e, per la questione che in questa sede interessa, al costo dell’utilizzo dei servizi di telefonia c.d. “a valore aggiunto” (899.., 164…ecc) o da servizi analoghi che si rendessero -o si ritenessero- necessari per la partecipazione al gioco finalizzato al conseguimento del premio.

Va, preliminarmente, a tal proposito, ribadito che al partecipante non vanno, di regola, addebitati costi che non siano quelli relativi all’acquisto del prodotto o del servizio che si vuole promozionare.

La norma, comunque, non esclude la possibilità che il promotore possa richiedere un prezzo qualora questo serva a compensare le sole spese di spedizione o telefoniche “necessarie ai fini della partecipazione”

La Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC ha cercato di chiarire meglio il significato di tale termine, precisando che “allorquando…l’eventuale esborso di una somma di denaro venga richiesto per consentire al destinatario la possibilità di partecipare all’assegnazione del premio promesso, il principio della gratuità viene garantito se quel costo viene contenuto nei limiti dell’ordinaria spesa da sostenere per l’invio di una cartolina o per una telefonata a tariffa unica o agevolata che non si prolunga oltre il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione ed ai dati personali”

La tariffa telefonica unica o agevolata -tale perché indipendente dalla località da cui proviene la chiamata, dal tempo di durata della conversazione e dalla fascia oraria di effettuazione- può consistere in un valore diverso, maggiorato, rispetto all’ordinario perché corrispondente ad un diverso costo sostenuto per compensare un miglior servizio reso in termini di trasporto e gestione in tempo reale dei dati raccolti nell’ambito dell’intera rete telefonica, di dimensionamento della piattaforma per minimizzare i tempi di attesa, e di personale dedicato.

L’utilizzo di detta tariffa potrà essere consentito solo quando alla sua formazione non concorra un qualsivoglia valore che, stornato a favore del promotore, permetta il conseguimento di un indebito arricchimento e, all’iniziativa tutta, vantaggi oltre il dovuto.

Le medesime considerazioni valgono per il servizio reso attraverso la telefonia mobile nelle sue diverse forme (sms, mms ecc) o attraverso la rete internet. Anche, in tal caso, la tariffa (unica ed agevolata) richiesta per l’accesso a detti servizi dovrà corrispondere ad una migliore prestazione resa dal promotore e, comunque, il sistema di connessione dovrà essere organizzato in modo da inibire forme di collegamento a tariffe diverse da quelle riferite o comunque maggiorate.

Alla luce dei parametri testé definiti ed ove il servizio venga reso secondo le indicazioni fornite, si può ritenere che possa rappresentare una “ordinaria spesa telefonica” necessaria per la partecipazione all’iniziativa promozionale un costo corrispondente che non abbia valore monetario superiore ad 1 €, oneri fiscali compresi.

Ribadito che l’iniziativa premiale ha scopi eminentemente commerciali e che il gioco, nell’ambito di essa, ha una funzione di stimolo, il promotore adotterà gli accorgimenti necessari per evitare il ripetersi indiscriminato e ricorrente di connessioni nelle forme predette,-es.un solo acquisto, n.telefonate- che se praticate senza limiti rappresenterebbero per un verso una elusione al principio della gratuità fissato dal citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del
2001 e, dall’altro, una mera posta sostenuta per la partecipazione ad un gioco.

Una eventuale reiterazione del collegamento telefonico, a tariffa unica ed agevolata, potrà consentirsi solo in rapporto a meccanismi concorsuali preventivamente organizzati che prevedano prove di abilità (es. giochi di borsa) da effettuarsi in varie e diversificate fasi o facciano riferimento a tornei sportivi (es. fantacalcio, formula uno, ecc.) o avvenimenti anche mediatici (il milionario, miss Italia, il grand e fratello, ecc..) articolati in una o più giornate di gara e che attribuiscano premi sia in base a graduatorie intermedie che ad una o più graduatorie finali.

Il Direttore generale f.to Primicerio

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