Pratiche commerciali sleali: la Corte Europea si pronuncia

Pratiche commerciali sleali: la Corte Europea si pronuncia
LA SENTENZA C-428/11 RIBADISCE IL DIVIETO DI SUBORDINARE L’OTTENIMENTO DI UN PREMIO AL SOSTENIMENTO DI UN COSTO DI QUALSIASI NATURA

 

Ecco la conclusione della Corte che sintetizza il concetto di divieto  di subordinare l’ottenimento di un premio vinto da parte di un consumatore al sostentamento di un costo di qualsiasi natura.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Il punto 31, secondo trattino, dell’allegato I alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese
nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») deve essere interpretato nel senso che esso vieta le pratiche aggressive con cui un professionista, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, dà la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto un premio, quando invece il compimento di un’azione volta a reclamare il premio, che si tratti di una richiesta di informazioni relativa alla natura di tale premio o della presa di possesso dello
stesso, è subordinato all’obbligo, per il consumatore, di versare del denaro o di sostenere un costo di qualsiasi natura.

È irrilevante che il costo imposto al consumatore, come il costo di un francobollo, sia irrisorio rispetto al valore del premio, o non procuri al professionista alcun vantaggio.
È del pari irrilevante che le azioni volte a reclamare un premio possano essere realizzate attraverso diversi metodi proposti dal professionista al consumatore, dei quali almeno uno sia gratuito, quando uno o più dei metodi proposti presuppongono che il consumatore sostenga un costo per informarsi sul premio o sulle modalità per ottenerlo.
Spetta ai giudici nazionali valutare le informazioni fornite ai consumatori alla luce dei considerando 18 e 19 della direttiva 2005/29, nonché dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
della stessa, tenendo conto cioè della chiarezza e della comprensibilità di tali informazioni da parte del pubblico al quale la pratica è diretta.

False