Manifestazioni a premi vietate ai farmaci

Manifestazioni a premi vietate ai farmaci
DECRETO LEGGE 4 luglio 2006, n.223

Gazzetta Ufficiale N. 153 del 4 Luglio 2006

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita’ di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalita’ previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e’ consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o piu’ farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

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