Manifestazioni a premi in Italia per aziende UE (FAQ n.5)

Manifestazioni a premi in Italia per aziende UE (FAQ n.5)

A ottobre del 2017 il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ha aggiornato le FAQ pubblicate sul proprio sito, fornendo diverse nuove interpretazioni in merito all’applicazione della normativa sulle manifestazioni a premio.
Tuttavia si sottolinea altresì come il quadro legislativo e fiscale non sia stato modificato, pertanto sarà necessario prestare molta attenzione nel fornire consulenza ai nostri clienti, dal momento che le interpretazioni ministeriali si prestano costantemente a possibili variazioni.

Manifestazioni a premio svolte in Italia da parte di imprese aventi sede nel territorio dell’UE (FAQ N. 5, di cui in calce il testo completo)

Il Ministero conferma la possibilità per aziende con sede nel territorio UE di organizzare manifestazioni a premio anche in Italia in base alle disposizioni in materia di manifestazioni a premio previste dalle normative del Paese di appartenenza, senza necessità di sottostare agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 430/2001 e dalla disciplina fiscale (ovvero l’invio della pratica ministeriale, figura di garanzia a presenziare la fase di identificazione dei vincitori, server nazionale, versamento della cauzione, versamento delle imposte, etc.).

Vediamo le principali condizioni normalmente applicabili:
• il soggetto promotore che organizza l’iniziativa è un’impresa UE
• viene utilizzato un server estero
• il concorso si svolge online
• il concorso non impone alcun vincolo d’acquisto

Il concorso può essere rivolto indifferentemente ai soli consumatori italiani o a quelli di più stati.

Resta l’obbligo di non violare la normativa nazionale e la possibilità di controllo da parte di organi amministrativi italiani sullo svolgimento della manifestazione, a tutela dei partecipanti.

La nuova interpretazione ministeriale fa riferimento alla normativa sul commercio elettronico (D.Lgs. n. 70/2003) entrata in vigore successivamente al D.P.R. n. 430/2001.

In base a queste disposizioni, diventa possibile per le imprese che hanno sede nella UE e che promuovono concorsi a premio su più nazioni, svolgere gli stessi anche in Italia senza sottostare alla normativa nazionale e senza che vengano obbligatoriamente messi in palio dei premi dedicati ai destinatari italiani.

Considerazioni:
Tenendo conto anche della disciplina fiscale, riteniamo che si debba continuare ad applicare la normativa italiana (D.P.R. n. 430/2001) nel caso in cui il concorso a premio promosso da un’impresa UE con server estero richieda l’acquisto di prodotti sul territorio italiano, fa eccezione l’acquisto effettuato unicamente online dal sito e-commerce ubicato all’estero. In questo specifico caso si applicherà la normativa dello stato estero.

Naturalmente nel caso in cui il concorso a premi, con o senza acquisto, sia dedicato solo al mercato italiano, in presenza di una filiale italiana o equivalente, la normativa di riferimento deve rimanere quella nazionale.

L’iter previsto dal dpr430/2001, con l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale, non cambia per aziende estere non ubicate all’interno dell’UE.

FAQ MISE

N. 5)

D. – Un’impresa estera può svolgere una manifestazione a premio in territorio italiano? Deve presentare comunicazione in Italia? La manifestazione a premio può coinvolgere più Paesi?

R. – Anche le imprese estere possono svolgere manifestazioni a premio in Italia ma, in ossequio al principio della territorialità sancito dall’art. 1, comma 6, del d.P.R. n. 430/2001 e, per consentire agli organi amministrativi del Repubblica italiana di espletare attività di controllo istituzionale sul corretto andamento delle iniziative premiali, occorre distinguere.
Le imprese aventi sede legale in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea applicano la normativa propria di quello Stato mentre l’Italia vigilerà ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori. Ciò in ossequio alla disciplina in materia di commercio elettronico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e ss.mm.ii..
Le imprese aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione Europea devono invece nominare il rappresentante fiscale in Italia o avvalersi dell’istituto
dell’identificazione diretta, di cui al decreto legislativo n. 191/2002, sempre che, in tal ultimo caso, l’Italia abbia stipulato accordo di cooperazione amministrativa, alfine di adempiere secondo la normativa italiana in materia di manifestazioni a premio.

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