Divieto pubblicità degli alimenti per lattanti

Divieto pubblicità degli alimenti per lattanti

Federfarma
Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani

Roma,          1 luglio 2011
Uff.-Prot.n°  UE. AA/12116/275/F7/PE
Oggetto:       D. Lgs. 84/2011 –  Sanzioni relative alla disciplina  normativa concernente gli alimenti per lattanti.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

PRECEDENTI: Circolare Federfarma  prot. n.  13689/343 del 22 luglio  2009.

Questa Federazione informa che sulla G.U. n. 136 del 14 giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 maggio 2011 n. 84 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all’esportazione presso i Paesi terzi”.
Con il provvedimento in oggetto, in vigore dal 29 giugno 2011, è stato approvato l’apparato sanzionatorio al Decreto 82/2009, commentato dalla scrivente con la circolare citata tra i precedenti, relativo alla disciplina degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
Il decreto in oggetto prevede sanzioni amministrative pecuniarie, i cui importi sono rilevanti, per diverse violazioni. Tenuto conto che i comportamenti sanzionati sono numerosi, sembra opportuno, senza analizzare le singole fattispecie singolarmente, riportare gli importi minimi e massimi delle sanzioni relativamente ai vari articoli del decreto nell’ambito dei quali sono riunite, per argomenti, più violazioni.

Articolo 2  –  Violazione degli obblighi in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio:
sanzioni da  euro  10.000 a euro 150.000.

Articolo 3 –  Violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione:
sanzioni da euro 3.000 a  euro 72.000.

Articolo 4 –  Violazione degli obblighi in materia di pubblicità:
sanzioni da euro 10.000 a euro 90.000.
Si ricorda che la pubblicità degli alimenti per lattanti,  ossia dei prodotti utilizzati nei primi sei mesi di vita, è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale.

Articolo 5 – Violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture:
sanzioni da  euro 12.000 a euro 90.000.

In particolare, per quanto di interesse delle farmacie, tali sanzioni si applicano:
a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza;
ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari.
Tenuto conto di alcuni dubbi pervenuti a questa Federazione, sembra ovvio ricordare la legittimità della presenza degli alimenti per lattanti sugli scaffali delle farmacie che, come avvenuto sino ad oggi, devono limitarsi a riportare il solo prezzo di vendita al pubblico di tali referenze.

Articolo 6 – Violazione degli obblighi in materia di predisposizione e diffusione di materiale informativo e didattico nel settore dell’alimentazione dei lattanti e della prima infanzia:
sanzioni da euro 12.000 a euro 72.000.
A quest’ultimo riguardo si ricorda che tali sanzioni si applicano a chiunque diffonde materiale informativo o didattico destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell`alimentazione dei lattanti e della prima infanzia, violando quanto previsto dall’art. 15 del Decreto 82/2009, ossia avvalorando la tesi che l’allattamento artificiale sia uguale o equivalente all’allattamento al  seno.

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